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Obblighi di pubblicità a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici
La legge n.124 del 4 Agosto 2017 (Legge Annuale per il mercato e la concorrenza), all’art.1 comma 125 configura una serie di obblighi di pubblicità a carico di soggetti (tra cui anche le Fondazioni) che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici.
La disposizione prevede che tali soggetti pubblichino, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere», superiori a 10.000 Euro.
La pubblicità deve essere assicurata, con riferimento agli importi percepiti in ciascun anno, entro il 30 Giugno dell’anno successivo.